La costruzione della perfetta etichetta, ci permette di mettere in risalto il valore e la qualità del prodotto che abbiamo realizzato.

Un alimento delicato e gustoso come il miele, il cui processo di produzione richiede grande pratica, merita di essere valorizzato al meglio con la giusta etichettatura.
Il potere dell’etichetta, non è solo “commerciale” – siccome permette di attirare nuovi clienti – ma è anche “tutelativo”.

I produttori si difendono e difendono il proprio miele, informando i consumatori ed aiutandoli a scegliere in modo consapevole.
Più informazioni chiave vengono inserite sull’etichetta, più è probabile recuperare un pubblico realmente interessato ai propri prodotti.

Oggi, scopriremo insieme quali sono le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta del vostro miele, e quali le normative attualmente in vigore.
In questo modo, potrete progettare l’etichettatura vincente a cui affidarvi, sicuri del risultato finale e dei metodi di realizzazione.

Un etichetta impermeabile

Prima di concentrarci sulle caratteristiche obbligatorie e le informazioni richieste della legge, è bene puntualizzare qualcosa.

Rispetto a diversi altri prodotti, che non rischiano di “rovinare” l’etichetta, il miele richiede qualche piccola attenzione in più. Il freddo del frigorifero o la caduta accidentale del prodotto sull’etichetta, potrebbe rovinarla nel corso del tempo (rovinando anche le informazioni riportate!).

Per questo motivo, è importantissimo scegliere il corretto tipo di materiale, ed evitare problemi nel lungo periodo.

Noi di Etichette Sprint, proponiamo etichette adesive, resistenti alle basse temperature e impermeabili.
I vostri consumatori non correranno il rischio di rovinare l’etichettatura e manterranno una presa stabile sul barattolo. Potrete personalizzare l’etichetta come preferite, aggiungendo gli elementi estetici che più rispecchiano la vostra impresa e la sua natura.

Se rispetterete tutte le norme di cui stiamo per parlare e aggiungere un pizzico di personalità con la grafica, non potrete fare a meno di aumentare le vendite.

Informazioni obbligatorie

Iniziamo quindi a parlare delle differenti normative e delle informazioni assolutamente obbligatorie da inserire sull’etichetta.

Ad un primo colpo d’occhio, i clienti devono essere in grado di identificare il peso netto del prodotto e la sua denominazione originale.
Di seguito, tutti gli elementi da racchiudere sull’etichetta e di cui bisogna informare il possibile consumatore:

– Denominazione di vendita
– Termine minimo di conservazione
– Quantità netta di prodotto
– Paese d’origine della raccolta del miele
– Lotto del prodotto (indicato attraverso la lettera “L”, seguita da un codice alfanumerico)
– Nome e indirizzo dell’operatore – o importatore – responsabile

Fermiamoci ora a guardare nel dettaglio i singoli elementi e il modo in cui devono essere presentati sull’etichetta.

Denominazione di vendita

La denominazione minima, il “nome” che può essere utilizzato per descrivere il prodotto in modo parziale è: Miele.

Esistono poi altre possibili denominazioni, utilizzate in relazione ai metodi di produzione ed estrazione del miele. In particolare, si tende a compiere una distinzione specifica tra tre qualità:

– Miele in Favo
– Miele con pezzi di Favo
– Miele Filtrato

Ulteriori informazioni possono poi riguardare l’origine del miele.
Si parla di origine botanica quando si riporta la dicitura “miele di …pianta da cui le api hanno estratto il polline…” (es: miele millefiori, miele di bosco, ecc).
Si parla invece di origine geografica, quando viene riportata la zona specifica in cui è avvenuta l’estrazione.

Se il prodotto ha ottenuto una certificazione – è il caso del miele DOP o IGP – è importate riportarlo nella parte frontale dell’etichetta e in modo visibile.
Si consiglia in questi casi, di aggiungere un sigillo di garanzia che assicura il livello di qualità del prodotto e l’efficienza degli stessi produttori.

Termine minimo di consumazione

Proseguiamo con il TMC, anche detto “termine minimo di consumazione”. In base ai recenti aggiornamenti apportati nel regolamento UE, il TMC deve essere riportato direttamente sull’etichetta ed in modo facilmente leggibile.

Il termine minimo fa riferimento alla data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà – quando vengono rispettate adeguate condizioni di conservazione.
E’ importante specificare, che il TMC non corrisponde alla scadenza del prodotto, che nel caso nel miele non esiste nemmeno.

In genere, il termine minimo è di 18 mesi, e viene riportato indicando sull’etichetta mese ed anno. Al momento, si fa affidamento a questa doppia terminologia:

“da consumarsi preferibilmente entro il …”
quando si riporta il giorno, il mese e l’anno del TMC.
“da consumarsi preferibilmente entro fine …”
quando si riporta il mese e l’anno, o solo l’anno del TMC.

Quantità netta di prodotto

Anche il peso netto, così come il TMC, deve essere riportato sull’etichetta ed in posizione preferenziale, così che il consumatore sia in grado di identificarlo immediatamente.

Possono essere utilizzate solo due unità di misura, i grammi o i chilogrammi. Attenzione! Il numero si riferisce al peso del prodotto con l’esclusione del contenitore, quindi solo il “contenuto”.

In genere, i barattoli di miele hanno un peso minimo di 50 g ed uno massimo di 1000 g, ma esistono casi specifici in cui le quantità aumentano.

Paese d’origine della raccolta del miele

Proseguiamo aggiungendo alla lista anche il riferimento al paese d’origine del miele prodotto.
Sull’etichetta, deve essere riportato il paese in cui il miele è stato raccolto – o i paesi in caso di miscele di miele diversi.

Per indicare queste informazioni, si riporta la dicitura “Paese di origine: …” (Es, Paese di origine: Italia). Per le miscele di miele originare e non dell’Unione Europea, le denominazioni corrette sono le seguenti:

– Miscela di mieli originari dell’UE : …
– Miscela di mieli originari e non originari dell’UE : …
– Miscela di mieli non originari dell’UE : …

Etichetta nutrizionale Miele

Il regolamento UE n. 1169/2011, prevede che vengano riportate sull’etichetta i valori nutrizionali del prodotti. Bisogna ricordarsi di aggiungere:

– Il valore energetico (KJ e Kcal)
– La quantità di proteine (g)
– Il quantitativo di sale (g)
– La quantità di acidi grassi e acidi grassi saturi (g)
– La quantità di zuccheri e carboidrati (g)

Etichettatura ambientale

Concludiamo aggiungendo qualche informazione sull’etichetta ambientale, una novità aggiunta dal decreto legislativo del 3 Settembre 2020, n. 116.

Al momento, è obbligatorio riportare sull’etichetta il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio. Non bastano più solo le informazioni in riferimento al prodotto “interno”, ma i consumatori vanno informati anche sull’involucro “esterno”.

In ultimo, è necessario aggiungere le indicazioni per la raccolta differenziata, che aiutano i consumatori a dividere i materiali e riciclare il tutto.

L’olio extravergine d’oliva, una delle produzioni più conosciute ed apprezzate al mondo, segue un determinato processo di etichettatura.  L’etichetta aiuta i consumatori a valutare il prodotto che hanno difronte e, contemporaneamente, aiuta i produttori a valorizzare ciò che hanno realizzato.

Elementi estetici e informazioni obbligatorie compongono la perfetta etichetta, che attira l’attenzione e rispetta la normativa.

Quando si progetta un’etichetta personalizzata per il proprio olio d’oliva, è importante prendere in considerazione diversi fattori.
Ci sono elementi che devono essere obbligatoriamente riportati sull’etichetta, e che il cliente deve poter leggere ad un primo colpo d’occhio.

Allo stesso modo, ci sono elementi estetici che possono sorprendere il vostro pubblico e portarlo a compiere il “passaggio successivo”, ovvero l’acquisto.
Tutto sta nel saper calibrare le varie componenti, così da non commettere errori ed ottenere un risultato più che soddisfacente.

Vediamo quindi quali sono le informazioni da riporre assolutamente sull’etichetta e quali sono le indicazioni della normativa a riguardo.

Su Etichette Sprint, potrai stampare online le tue etichette adesive, rendendo ogni bottiglia ancora più unica. Sfruttando le nostre indicazioni, unirai bellezza e sicurezza, e incontrerai il favore dei singoli consumatori.

Dove posizionare le informazioni

La prima domanda a cui bisogna rispondere quando si progetta un’etichetta, è dove vanno posizionate le informazioni.

Nel caso dell’olio extravergine d’oliva, la risposta è abbastanza semplice: le informazioni obbligatorie devono essere visibili fin da un primo sguardo.
La corretta denominazione (che vedremo in un passaggio successivo), le componenti base dell’olio e il luogo di produzione, vanno posizionati in primo piano.

Attenzione! Bisogna fare in modo che il carattere scelto per le scritte sia facilmente leggibile e chiaro agli occhi dei consumatori.
Le scritte devono poi essere indelebili e non devono venir oscurate da elementi grafici aggiuntivi.

La grafica dell’etichetta ha certamente un ruolo importante, ma bisogna fare attenzione affinché non vada ad intaccare gli altri elementi presenti. L’equilibrio è la chiave, il segreto per una perfetta etichettatura.

Cosa scrivere sull’etichetta?

Concentriamoci ora sull’insieme di informazioni che devono essere assolutamente riportate sull’etichetta. In base a quanto descritto sulle normative ufficiali, è importante che l’etichetta riferisca:

– La denominazione di vendita
– La categoria di olio
– Il paese d’origine
– Il termine minimo di conservazione (la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche)
– Le condizioni di conservazione (nel caso dell’olio, tenere al riparo della luce e dal calore)
– La quantità netta di prodotto
– Il responsabile commerciale del prodotto
– La sede dello stabilimento
– Il lotto
– Le informazioni nutrizionali

Per aumentare il livello di autorità e sicurezza del tuo olio extravergine d’oliva, puoi decidere di aggiungere sull’etichetta il sigillo di garanzia.
Il sigillo è facile da individuare e si trova direttamente sullo shop online di Etichette Sprint. In pochi click, diventa subito tuo!

Segnalare l’indirizzo dello stabilimento

Soffermiamoci ora sul chiarire alcuni punti della lista precedente, così da rendere tutto immediatamente chiaro e facile da comprendere.

Il primo elemento che analizziamo è quello dell’indirizzo dello stabilimento, che deve ovviamente essere riportato sull’etichetta.
I produttori sono tenuti a citare per la sicurezza dei consumatori la località e l’indirizzo specifico dello stabilimento.

Quando il confezionamento viene svolto da una ditta terzista, non è necessario indicare il nome della stessa.
Nel caso in cui, invece, l’azienda ha a disposizione più di un indirizzo di stabilimento, bisogna riportare tutti gli indirizzi ed evidenziare quello in cui è avvenuto l’imballaggio dell’olio.

Riportare i valori nutrizionali

Il regolamento UE n. 1169/2011, prevede che vengano riportate sull’etichetta i valori nutrizionali del prodotti.

In particolare, la lista seguente comprende tutti gli elementi obbligatori, che devono essere inseriti necessariamente:

– Il valore energetico (espresso in KJ e Kcal)
– La quantità di proteine (espressa in g)
– La quantità di sale (espressa in g)
– La quantità di acidi grassi e acidi grassi saturi (espressa in g)
– La quantità di zuccheri e carboidrati (espressa in g)

Le designazioni d’origine dell’olio

Come riportato nella lista iniziale, la designazione d’origine dell’olio deve essere indicata in modo inequivocabile.
Anche in questo caso, la denominazione segue specifiche regole e normative apposite, che dividono le tipologie di olio in base a dove vengono prodotti.

– Oli originari di un solo stato
– Sull’etichetta viene riportato un riferimento allo stato di produzione o all’unione europea. Se l’olio è estero, si riporta il nome del paese terzo.
(Es, prodotto italiano, prodotto spagnolo, ecc)
– Miscele di oli originari di più stati
– Sull’etichetta viene riportato un riferimento all’unione europea o a eventuali paesi terzi.
(Es. Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea, Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione, ecc)
– Oli di origine protetta (DOP) o di ordine geograficamente protetta (IGP)
Sull’etichetta si riporta la certificazione ottenuta e l’area geografica protetta a cui appartiene la produzione dell’olio.

La corretta denominazione

Capita spesso che i consumatori si confondano tra le diverse definizioni di olio. Non tutti conoscono la differenza tra l’olio di oliva e l’olio extravergine d’oliva.
Un consiglio utile, è quello di riportare la corretta definizione sull’etichetta, in modo tale da non confondere ulteriormente chi vuole acquistarlo.

Per comodità, ricordiamo cos’è l’olio extra vergine di oliva.
Viene definito come un olio di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive e solo attraverso l’utilizzo di determinati processi meccanici.

Il suo livello di qualità non è paragonabile a nient’altro e, da solo, il nome è già un’assicurazione.

L’etichettatura ambientale obbligatoria

Concludiamo la nostra guida sulla corretta etichettatura dell’olio extravergine d’oliva, citando una piccola novità: l’etichettatura ambientale (Normativa “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”).

Parliamo di un obbligo introdotto da poco tempo, che spinge i produttori a riportare sull’etichetta la natura dei materiali utilizzati per l’imballaggio.
In breve, ai produttori viene richiesto di riportare sull’etichetta dell’olio tutte le informazioni riguardanti i materiali d’imballaggio (da dove arrivano, che cosa comprendono, ecc).

Maggiori informazioni, più specifiche e corrette, sono state rilasciate dal CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Quest’ultimo, ha predisposto delle Linee Guida per la realizzazione delle etichette ambientali, così da aiutare tutti i produttori in difficoltà.

Il file è disponibile per tutti e lo si può scaricare gratuitamente online.

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