Etichette Miele: Linee guida della normativa e guida pratica

La costruzione della perfetta etichetta, ci permette di mettere in risalto il valore e la qualità del prodotto che abbiamo realizzato.

Un alimento delicato e gustoso come il miele, il cui processo di produzione richiede grande pratica, merita di essere valorizzato al meglio con la giusta etichettatura.
Il potere dell’etichetta, non è solo “commerciale” – siccome permette di attirare nuovi clienti – ma è anche “tutelativo”.

I produttori si difendono e difendono il proprio miele, informando i consumatori ed aiutandoli a scegliere in modo consapevole.
Più informazioni chiave vengono inserite sull’etichetta, più è probabile recuperare un pubblico realmente interessato ai propri prodotti.

Oggi, scopriremo insieme quali sono le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta del vostro miele, e quali le normative attualmente in vigore.
In questo modo, potrete progettare l’etichettatura vincente a cui affidarvi, sicuri del risultato finale e dei metodi di realizzazione.

Un etichetta impermeabile

Prima di concentrarci sulle caratteristiche obbligatorie e le informazioni richieste della legge, è bene puntualizzare qualcosa.

Rispetto a diversi altri prodotti, che non rischiano di “rovinare” l’etichetta, il miele richiede qualche piccola attenzione in più. Il freddo del frigorifero o la caduta accidentale del prodotto sull’etichetta, potrebbe rovinarla nel corso del tempo (rovinando anche le informazioni riportate!).

Per questo motivo, è importantissimo scegliere il corretto tipo di materiale, ed evitare problemi nel lungo periodo.

Noi di Etichette Sprint, proponiamo etichette adesive, resistenti alle basse temperature e impermeabili.
I vostri consumatori non correranno il rischio di rovinare l’etichettatura e manterranno una presa stabile sul barattolo. Potrete personalizzare l’etichetta come preferite, aggiungendo gli elementi estetici che più rispecchiano la vostra impresa e la sua natura.

Se rispetterete tutte le norme di cui stiamo per parlare e aggiungere un pizzico di personalità con la grafica, non potrete fare a meno di aumentare le vendite.

Informazioni obbligatorie

Iniziamo quindi a parlare delle differenti normative e delle informazioni assolutamente obbligatorie da inserire sull’etichetta.

Ad un primo colpo d’occhio, i clienti devono essere in grado di identificare il peso netto del prodotto e la sua denominazione originale.
Di seguito, tutti gli elementi da racchiudere sull’etichetta e di cui bisogna informare il possibile consumatore:

– Denominazione di vendita
– Termine minimo di conservazione
– Quantità netta di prodotto
– Paese d’origine della raccolta del miele
– Lotto del prodotto (indicato attraverso la lettera “L”, seguita da un codice alfanumerico)
– Nome e indirizzo dell’operatore – o importatore – responsabile

Fermiamoci ora a guardare nel dettaglio i singoli elementi e il modo in cui devono essere presentati sull’etichetta.

Denominazione di vendita

La denominazione minima, il “nome” che può essere utilizzato per descrivere il prodotto in modo parziale è: Miele.

Esistono poi altre possibili denominazioni, utilizzate in relazione ai metodi di produzione ed estrazione del miele. In particolare, si tende a compiere una distinzione specifica tra tre qualità:

– Miele in Favo
– Miele con pezzi di Favo
– Miele Filtrato

Ulteriori informazioni possono poi riguardare l’origine del miele.
Si parla di origine botanica quando si riporta la dicitura “miele di …pianta da cui le api hanno estratto il polline…” (es: miele millefiori, miele di bosco, ecc).
Si parla invece di origine geografica, quando viene riportata la zona specifica in cui è avvenuta l’estrazione.

Se il prodotto ha ottenuto una certificazione – è il caso del miele DOP o IGP – è importate riportarlo nella parte frontale dell’etichetta e in modo visibile.
Si consiglia in questi casi, di aggiungere un sigillo di garanzia che assicura il livello di qualità del prodotto e l’efficienza degli stessi produttori.

Termine minimo di consumazione

Proseguiamo con il TMC, anche detto “termine minimo di consumazione”. In base ai recenti aggiornamenti apportati nel regolamento UE, il TMC deve essere riportato direttamente sull’etichetta ed in modo facilmente leggibile.

Il termine minimo fa riferimento alla data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà – quando vengono rispettate adeguate condizioni di conservazione.
E’ importante specificare, che il TMC non corrisponde alla scadenza del prodotto, che nel caso nel miele non esiste nemmeno.

In genere, il termine minimo è di 18 mesi, e viene riportato indicando sull’etichetta mese ed anno. Al momento, si fa affidamento a questa doppia terminologia:

“da consumarsi preferibilmente entro il …”
quando si riporta il giorno, il mese e l’anno del TMC.
“da consumarsi preferibilmente entro fine …”
quando si riporta il mese e l’anno, o solo l’anno del TMC.

Quantità netta di prodotto

Anche il peso netto, così come il TMC, deve essere riportato sull’etichetta ed in posizione preferenziale, così che il consumatore sia in grado di identificarlo immediatamente.

Possono essere utilizzate solo due unità di misura, i grammi o i chilogrammi. Attenzione! Il numero si riferisce al peso del prodotto con l’esclusione del contenitore, quindi solo il “contenuto”.

In genere, i barattoli di miele hanno un peso minimo di 50 g ed uno massimo di 1000 g, ma esistono casi specifici in cui le quantità aumentano.

Paese d’origine della raccolta del miele

Proseguiamo aggiungendo alla lista anche il riferimento al paese d’origine del miele prodotto.
Sull’etichetta, deve essere riportato il paese in cui il miele è stato raccolto – o i paesi in caso di miscele di miele diversi.

Per indicare queste informazioni, si riporta la dicitura “Paese di origine: …” (Es, Paese di origine: Italia). Per le miscele di miele originare e non dell’Unione Europea, le denominazioni corrette sono le seguenti:

– Miscela di mieli originari dell’UE : …
– Miscela di mieli originari e non originari dell’UE : …
– Miscela di mieli non originari dell’UE : …

Etichetta nutrizionale Miele

Il regolamento UE n. 1169/2011, prevede che vengano riportate sull’etichetta i valori nutrizionali del prodotti. Bisogna ricordarsi di aggiungere:

– Il valore energetico (KJ e Kcal)
– La quantità di proteine (g)
– Il quantitativo di sale (g)
– La quantità di acidi grassi e acidi grassi saturi (g)
– La quantità di zuccheri e carboidrati (g)

Etichettatura ambientale

Concludiamo aggiungendo qualche informazione sull’etichetta ambientale, una novità aggiunta dal decreto legislativo del 3 Settembre 2020, n. 116.

Al momento, è obbligatorio riportare sull’etichetta il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio. Non bastano più solo le informazioni in riferimento al prodotto “interno”, ma i consumatori vanno informati anche sull’involucro “esterno”.

In ultimo, è necessario aggiungere le indicazioni per la raccolta differenziata, che aiutano i consumatori a dividere i materiali e riciclare il tutto.

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PREVENTIVO ETICHETTA

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